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INTEGRAZIONE TRATTAMENTO MALATTIA
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In riferimento all'art. 62 del C.C.N.L. degli Operai Agricoli ed all'accordo raggiunto tra le OO.PP. AGRICOLE e le OO.SS. DEI LAVORATORI per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro del 24 Ottobre 2012, a partire dal 01 Novembre 2012 il F.I.M.I. assicura agli Operai Agricoli a tempo indeterminato, in caso di Malattia, tra indennità di legge ed integrazione un trattamento pari 100% del salario giornaliero contrattuale del relativo profilo professionale di appartenenza.
Per gli Operai Agricoli a tempo determinato la percentuale sopra indicata va applicata al salario giornaliero contrattuale provinciale.
pubblicato il: 10
.2
.2014
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